ECOBONUS, scattano i controlli a campione
Al via le verifiche a campione sulla documentazione presentata per la detrazione fiscale per le richieste di ECOBONUS Decreto MISE 11 maggio 2018
L’ENEA, l’ente preposto a tali verifiche, dovrà presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 giugno di ciascun anno, un programma sui controlli a campione in relazione ai documenti inviati ai fini di beneficiare della detrazione per i lavori di risparmio energetico.
La procedura di verifica da parte dell’ENEA è comunicata al contribuente attraverso l’invio di una lettera raccomandata o di una PEC (posta elettronica certificata). Se il controllo è effettuato su domande inerenti lavori su parti comuni di edifici condominiali la comunicazione è inviata all’amministratore di condominio o al legale rappresentante pro-tempore. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata o della PEC il contribuente dovrà trasmettere la documentazione necessaria per fruire dell’Ecobonus.
Una volta ricevuti tutti i documenti necessari l’ENEA avvia una prima verifica documentale per controllare il rispetto delle regole tecniche e amministrative del lavoro effettuato, come pure la permanenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni fiscali. L’esito della prima fase di verifica è comunicato al beneficiario del bonus fiscale entro il termine di novanta giorni. Ai controlli documentali sono previsti sopralluoghi presso gli edifici, immobili, che hanno presentato la domanda di detrazione fiscale. Anche in questo caso la richiesta da parte dell’ENEA è comunicata per raccomandata o PEC almeno 15 giorni prima.
L’ente si avvarrà di propri tecnici per le verifiche e durante il sopralluogo che diventa congiunto con il tecnico o tecnici firmatari della relazione che ha permesso al condominio o beneficiario la pratica di detrazione fiscale. In caso di difformità tra la documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione e le opere effettivamente realizzate, l’esito negativo è trasmesso dall’ENEA, con apposita relazione, all’Agenzia delle Entrate, per la decadenza del beneficio. E’ opportuno sapere che anche i tecnici del beneficiario se l’accertamento da esito negativo sono segnalati ai rispettivi ordini professionali di appartenenza.