Gratuito Patrocinio, Casa del Consumatore al fianco del cittadino
LA DIFESA E’ UN DIRITTO DI TUTTI. TUTTI HANNO DIRITTO AD UNA DIFESA.
Art. 24 della Costituzione.
IL GRATUITO PATROCINIO – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Non sono rari i casi in cui le persone, soprattutto anziani, extracomunitari, famiglie, che non possono permettersi di sostenere le spese per affrontare un processo o per difendersi in un processo, sono costrette a rinunciare a far valere i loro diritti. Non tutti sono a conoscenza della esistenza dell’ istituto del gratuito patrocinio, previsto dalla Legge italiana, che consente ad alcune categorie di cittadini di potersi difendere o agire in giudizio per tutelare i propri diritti previsti dalla Costituzione, in modo del tutto gratuito.
Pertanto, l’Associazione Casa del Consumatore, da sempre “vicina “ai cittadini piu’ bisognosi e nello stesso tempo attenta a tutelare i diritti di ogni cittadino-consumatore, intende informare il consumatore circa questa possibilità di essere ammesso a beneficiare della possibilità di poter essere assistito e difeso da un avvocato gratuitamente, a spese dello Stato.
A tal proposito, l’Associazione mette a disposizione propri avvocati, iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio, per garantire al cittadino-consumatore la tutela dei propri diritti.
Che cos’e’ ?
Il patrocinio gratuito è la possibilità per il cittadino di avvalersi dell’assistenza di un avvocato a spese dello Stato, quindi in maniera totalmente gratuita.
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona che ha un basso reddito e non può sostenere le spese del processo può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. Esso consente di farsi assistere e rappresentare da un avvocato senza dover pagare le spese legali e le altre spese processuali. Tali spese, infatti, vengono pagate dallo Stato.
Per quali giudizi è ammesso?
Il patrocinio a spese dello stato è ammesso nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione (anche nei processi per separazione e divorzio).
Davanti a quali giudici si può essere ammessi al beneficio?
Il patrocinio a spese dello stato viene concesso per ogni fase e stato del processo e davanti ad ogni giurisdizione: quindi innanzi ai tribunali, alle corti d’appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.
Chi puo’ essere ammesso al gratuito patrocinio?
Tutti, cittadini italiani e non, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si trovano nelle seguenti condizioni:
- Nel processo civile:
- i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare;
- il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
- gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
- Nel processo penale: i cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile. Può quindi chiedere l’ammissione al beneficio anche la vittima di un reato.
CONDIZIONI ECONOMICHE PER PRESENTARE LA DOMANDA
Reddito. L’ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo. Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 11.493,82 euro. Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, nonché delle somme ricevute dal richiedente a titolo di liberalità (gratuitamente) ma con carattere continuativo da familiari non conviventi e da terzi. Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio). Al contrario, si considera solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli). In tale caso è sempre opportuno specificare nell’istanza il nome ed il cognome della controparte: l’indicazione serve ad evitare errori nel corso delle verifiche effettuate al momento dell’ammissione. Nel giudizio penale il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. Ad esempio: se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare 11.493,82+ 1.032,91 euro; se la famiglia è composta di 3 persone, il reddito totale non deve superare 11.493,82+ 1.032,91 + 1.032,91 euro, ecc.
Chi può presentare la domanda?
L’interessato, o il difensore.
Non vi sono impedimenti all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche a favore di colui che, avendone i requisiti di legge, presenti la propria domanda in assenza di un avvocato già individuato, oppure individuando un avvocato iscritto nell’apposito elenco degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio.
Quando si presenta la domanda?
La domanda deve sempre essere presentata a procedimento in corso o prima di iniziare un giudizio e gli effetti decorrono dalla presentazione: non è infatti consentito chiedere il beneficio dopo la conclusione del processo e l’ammissione vale dal momento della delibera senza retroagire per la precedente attività processuale.
A chi si presenta la domanda?
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato va depositata:
- nel giudizio civile:
- presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti;
- nel giudizio amministrativo:
- la domanda va presentata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Come si scrive la domanda?
La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi.
Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale (le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati indicati nelle proprie dichiarazioni comportano la commissione di un delitto punibile almeno con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, oltre ad eventuali aggravanti).
Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.
La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.
I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero.
La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.
Nel caso di processo già pendente è opportuno indicare il suo numero di Registro Generale (R.G.) al fine di consentirne la verifica.
Quali documenti devono allegarsi alla domanda?
CERTIFICAZIONE ISEE, DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO.
Come si sceglie il difensore?
- La scelta dell’avvocato resta sempre al soggetto ammesso al patrocinio (il Tuo avvocato lo scegli Tu), ma si può nominare un solo difensore. L’art. 80 D.P.R. 115/2002, sostituito dall’art. 1, L. 24.02.2005, n. 25 stabilisce ora che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
Cosa si deve pagare?
Niente. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, o sono prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico. Ogni patto contrario è nullo!
Il patrocinio a spese dello Stato vale per il contenzioso per cui vi è stata ammissione: le attività processuali ulteriori, ovvero eventuali altre cause autonome e le impugnazioni, dovranno vedere nuova domanda di ammissione.
Restano a carico del richiedente le attività professionali erogatigli al di fuori del patrocinio a spese dello Stato (ad es. le consulenze e l’attività stragiudiziale estranea alla causa per cui vi ammissione al beneficio).
AVV. GIUSEPPE ARDOLINO
SPORTELLO CASA DEL CONSUMATORE DI MARIGLIANO (NA)
VIA SALVATORE DI GIACOMO N. 2
TEL. 081/8851124