Buoni Fruttiferi Postali: attenzione alla prescrizione

 Non sono pochi i consumatori che hanno rinvenuto all’interno delle loro abitazioni o di quelle dei genitori o addirittura, dei nonni, dei BFP Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti tra gli anni ‘80-’90- 2000, cointestati a favore di un maggiorenne e di un minore, magari in occasione della nascita di quest’ultimo o della sua prima comunione, con clausola P.F.R. (Pari Facoltà di Rimborso).

Ebbene, molti di questi consumatori, titolari di detti titoli, anche se si sono rivolti immediatamente dopo il ritrovamento a Poste Italiane spa per richiederne il rimborso, con relativi interessi maturati, si sono trovati difronte ad un netto rifiuto, sentendosi dire che gli stessi titoli sarebbero caduti in prescrizione, in quanto la richiesta non sarebbe stata avanzata nel termine di dieci anni dalla loro scadenza.
Orbene, i predetti titolari di detti titoli e soprattutto coloro che sono cointestatari di BFP, la cui scadenza si verificherà nel prossimo futuro, devono sapere che il minore cointestatario del buono puo’ chiedere in prima persona il rimborso del titolo, solo a compimento del diciottesimo anno di età, ed è quindi da tale data che deve essere fatto iniziare il termine di prescrizione di dieci anni. Infatti, il minore solo dopo la maggiore età ha il potere di agire, e quindi di richiedere per proprio conto il rimborso del titolo, con la conseguenza che, prima di tale momento, non poteva esercitare il diritto alla riscossione, considerato che ai sensi dell’art.2935 c.c. «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» (sent. del GdP di Nola dott.ssa Ventimiglia).
Quindi il consumatore, in caso di cointestazione del buono anche ad un minore con clausola PFR, deve fare attenzione a verificare, alla data di scadenza ed alla data della sua effettiva prescrizione, al di là delle risposte ricevute dall’ufficio Postale.
Il caso seguito dal sottoscritto: il sig. Al.Raffaele, cointestatario con il figlio Pasquale, nato quest’ultimo nel 1990, di un buono serie AD emesso il 15/12/1990 con scadenza a 11 anni. Richiesto il rimborso alle Poste Italiane, queste ultime ritenendo che il titolo sia prescritto, rifiutano il rimborso, in quanto dopo la sua naturale scadenza avvenuta il 2001, la richiesta del rimborso andava fatta entro il 2011.
CIO’ NON E’ VERO!!
Il titolo infatti, non è caduto in prescrizione, in quanto il minore Pasquale poteva agire e quindi richiedere il pagamento del rimborso solo dopo il 18° anno e cioe’ solo dal 2008, ma entro il 2018 (termine di prescrizione). Ebbene, fortunatamente Pasquale ha avanzato formale richiesta di rimborso nell’anno 2014, interrompendo così il termine di dieci anni. Ora però al sig. Pasquale, per ottenere il suo diritto al rimborso, dato il fermo rifiuto di Poste, non resta che agire in Giudizio innanzi al Giudice di Pace competente oppure presentare ricorso stragiudiziale presso l’Arbitro Bancario Finanziario.

Avv Giuseppe Ardolino

Casa del Consumatore

Marigliano