Associazione dei consumatori, non tutte hanno la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi

 Carla de Ciampis  Casa del Consumatore

 

 

 

 

A quasi vent’anni dalla legge 281/1998 “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”, il rapporto cittadino-associazione dei consumatori non è ancora diffuso in maniera capillare sul territorio nazionale e locale. È opportuno riportare l’art.1 della suddetta legge che esplicita: “(…) sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e’ promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa (…) ”.

All’articolo 2, invece, sono riportate le definizioni di

  1. a) “consumatori e utenti”: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all’ attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;
  2. b) “associazioni dei consumatori e degli utenti”: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.

 

La prima associazione dei consumatori in Italia nata nel 1955 è Unione Nazionale Consumatori (UNC). Una volta create le normative in materia di diritti del consumatore, il fenomeno associativo si è allargato portando alla nascita di molte realtà che operano sia sul piano nazionale che su quello locale. In Italia (diversamente accade in molti paesi europei) le Associazioni dei consumatori non sono destinatarie di finanziamenti governativi. Le risorse per svolgere la loro attività derivano quindi principalmente dalle quote di iscrizione versate all’atto dell’iscrizione. I settori tutelati sono diversi: da quello assicurativo a quello ambientale ed alimentare, della giustizia, di internet e della sanità.

Non sempre il cittadino è informato della presenza di un elenco presso il Ministero dello Sviluppo Economico di tutte le associazioni dei consumatori e degli utenti che sono rappresentative a livello nazionale, alle quali la legge garantisce la cosiddetta legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi.

È possibile cercare un’associazione dei consumatori consultando l’elenco di tutte le organizzazioni iscritte all’Albo Nazionale CNCU. 

Le associazioni dei consumatori sono dislocate in tutta Italia con diverse sedi e sono, in ogni caso, facilmente rintracciabili su internet. Esistono tuttavia alcune associazioni dei consumatori che sono presenti solamente sul web e non hanno una sede fisica: in questo caso l’unico modo per poter ricevere tutela è utilizzare il canale telematico.

Di solito, i siti internet delle varie organizzazioni hanno al loro interno un motore di ricerca che consente all’utente di reperire informazioni in merito a una determinata tematica in modo abbastanza semplice. Per talune associazioni, è possibile scaricare i modelli per effettuare un determinato reclamo senza iscrizione; mentre altre consentono l’accesso ai moduli solo agli iscritti.

 

Perché rivolgersi a un’associazione dei consumatori? Le associazioni possono intervenire sia a difesa del diritto di un singolo soggetto, sia per questioni di carattere più generale proponendo azioni collettive risarcitorie che hanno consentito di ottenere risultati importanti.

Altra funzione è quella informativa: il consumatore può rivolgersi in caso di domande e dubbi su vari argomenti. A tal proposito sono presenti degli sportelli che danno assistenza e informazione all’utente, anche on-line. 

Riassumendo: il primo passo per il cittadino è visitare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico dove trova l’elenco pubblico con gli indirizzi delle associazioni riconosciute. Secondo passo consultare le associazioni attraverso gli indirizzi web. Terzo passo, verificare se l’associazione è presente con una sede sul territorio oppure con lo sportello on-line.